Fibrosi Polmonare Idiopatica


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Tabella invalidità

Varie

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992
"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."(Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)
Nota: il testo contiene le rettifiche introdotte dal Decreto ministeriale 14 giugno 1994

Il Ministro della Sanitàdi concerto conIl Ministro dell'internoeIl Ministro del Tesoro

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291;Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509;Vista la legge 29 dicembre 1980, n. 407, recante norme diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede che il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile secondo i criteri della legislatura vigenti; Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:
Articolo 1

È approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
La predetta tabella, articolata in cinque parti, costituisce parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale della sanità


PRIMA PARTE

Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità

La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa. La tabella elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate.
1) Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica.
Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.
2) NEL CASO DI INFERMITÀ UNICA, la percentuale di BASE della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso");
b) la misura percentuale di invalidità calcolata rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende quando l'infermità sia elencata in fascia (colonna "min-max");
c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità come indicato sub a) e sub b).
3) NEL CASO DI INFERMITÀ PLURIME, i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c).
Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella (danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a VALUTAZIONE COMPLESSIVA, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Non sono state inoltre individuate altre minorazioni da elencare specificatamente ai sensi dello stesso art. 5. Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un CALCOLO RIDUZIONISTICO mediante la seguente formula ESPRESSA IN DECIMALI:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2)
dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo. Per ragioni pratiche è opportuno avvalersi, a tal fine, di una apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione potrà opportunamente disporre.
4) Le competenti Commissioni dovranno esaminare la possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici. Le protesi sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale e pertanto possono comportare una riduzione della percentuale d'invalidità a condizione che esse, per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (= occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e specifica. Ciascuna visita viene verbalizzata in modo tale che risultino i seguenti elementi: i dati anagrafici; la qualifica professionale, le attività lavorative eventualmente svolte in passato o nell'attualità; l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima), l'esame obiettivo completo, gli accertamenti di laboratorio e strumentali; la diagnosi clinica secondo quanto sancito dall'art. 1 comma 3, D.L. n. 509 del 1988; la prognosi con particolare riguardo alla eventuale permanenza della infermità e del danno funzionale; la percentuale assegnata a ciascuna menomazione in base alla tabella ed in caso di menomazioni multiple, la valutazione complessiva, se trattasi di concorso d'invalidità ovvero, la valutazione ottenuta mediante il calcolo riduzionistico effettuato con la formula e la tavola di calcolo combinato di cui al punto 3), se trattasi di coesistenza d'invalidità; la possibilità di applicazione di protesi e la eventuale variazione percentuale ad essa connessa. La Commissione dovrà indicare il codice di riferimento corrispondente all'infermità diagnosticata al fine di individuare la menomazione ad essa correlata (art. 2 comma 1, D.L. n. 509 del 1988) sulla base della classificazione internazionale dell'OMS. La relazione prevede inoltre il giudizio motivato della Commissione sulla ricorrenza dei requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti aventi diritto a mente dell'art. 1 L. n. 508 del 1988, ed infine la determinazione delle potenzialità lavorative del soggetto a mente dell'art. 3 D.L. n. 509 del 1988 e tenuto conto dell'art. 1, comma 3, L. n. 508 del 1988.
Ad esemplificazione di quanto sopra, la Commissione dovrà indicare le seguenti voci:
1) DIAGNOSI
Infermità n. 1 codice di riferimentoInfermità n. 2 codice di riferimentoInfermità n. 3 codice di riferimentoInfermità n. 4 codice di riferimentoecc.
2) VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE INVALIDITÀ
(o) Infermità n. 1% (voce n. della tabella)Infermità n. 2 idem ecc.(o) Le protesi vedi sopra al punto 4)
3) PERCENTUALE FINALE DI INVALIDITÀ
I) INFERMITÀ UNICA (riportare senza modifica la percentuale calcolata sub 2)
II) INFERMITÀ MULTIPLE:(a) INFERMITÀ CONCORRENTI TRA LORO NEL PRODURRE IL DANNOInfermità n. Infermità n. Infermità n. ecc.(o) riportare le singole percentuali già calcolate sub 2)VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITÀ CONCORRENTI(b) INFERMITÀ COESISTENTI 2° Calcolo (percentuale risultante dal primo calcolo ed infermità n. 3)ecc. VALUTAZIONE riduzionistica delle infermità coesistenti %(o) N.B. Per comodità è preferibile impiegare la TAVOLA DEL CALCOLO COMBINATO in possesso di ciascuna Commissione.(c) INFERMITÀ CONCORRENTI associate a INFERMITÀ COESISTENTI(nell'ipotesi di un gruppo di infermità concorrenti e di un gruppo di infermità coesistenti i risultati parziali di (a) e (b) vengono conglobati in una valutazione finale complessiva)
III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica. Di seguito verrà espressa la percentuale finale di invalidità.
4) INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTOL. n. 508 del 1988 [Si] [No]MOTIVAZIONE:
5) INDENNITÀ DI COMUNICAZIONEL. n. 508 del 1988 [Si] [No]MOTIVAZIONE:
6) INDENNITÀ DI FREQUENZAL. n. 289 del 1990 [Si] [No]MOTIVAZIONE:
7) DETERMINAZIONE DELLE POTENZIALITÀ LAVORATIVE A MENTE ART. 3 D.L. n. 509 del 1988


SECONDA PARTE
Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
Le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit:
I CLASSE - la persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria.
II CLASSE - la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività fisica di lieve entità.
III CLASSE - la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica ed il soggetto può svolgere solo una attività fisica sedentaria.
IV CLASSE - il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso.
APPARATO RESPIRATORIO
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE: Dispnea che compare sotto sforzi che ogni altro soggetto della stessa età e corporatura riesce a compiere; test di funzionalità respiratoria: - CV/VEMS% min. 85 magg. 75% - Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) min. 25 magg. 22 - Compl. cardiache assenti
MEDIA: la dispnea compare spesso con sforzi di media entità; test di funzionalità respiratoria: - CV/VEMS% min. 65 magg. 55% - Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) min. 20 magg. 18 - Compl. cardiache assenti
GRAVE: la dispnea compare dopo sforzi di lieve entità; test di funzionalità respiratoria: - CV/VEMS% min. 45 magg. 40% - Consumo di O2 (ml. O2 x Kg. min.) 15 - Compl. cardiache presenti
La dispnea a riposo non è stata presa in considerazione in quanto si tratta di condizione gravissima, tale da comportare l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.

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